ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO . VOTO DOMICILIARE E VOTO ASSISTITO

VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare. 

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1  convertito, con modificazioni, dalla  L.  27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46).

Domanda

La domanda, come da modelli in evidenza, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e  un recapito telefonico per ogni successiva comunicazione.

Per esercitare il voto a domicilio occorre presentare domanda all'Ufficio Elettorale, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024, allegando obbligatoriamente:

  • copia della tessera elettorale
  • copia di un documento d'identità valido
  • idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente

La documentazione può essere presentata: 

  • a mezzo posta elettronica certificata (da pec): comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it
  • a mezzo posta elettronica  anagrafe.casola@lunigiana.ms.it
  • consegna a mano presso l'Ufficio elettorale del comune di Casola in Lunigiana (MS) da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30, il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Possono richiedere l'esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:

  1. affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 legge n. 104/1992 - trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune;
  2. affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione
  3. affetti da gravissime infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione con qualsiasi mezzo di trasporto

L'accertamento dei requisiti al fine dell'esercizio del voto deve essere accertata dal funzionario medico designato dall'ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2

manifesto voto domiciliare

domanda voto domiciliare

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VOTO ASSISTITO

Gli “elettori fisicamente impediti”, i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d’Italia e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Il presidente del seggio accerterà che l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; richiederà all’accompagnatore il certificato elettorale, per constatare se ha già in precedenza esercitato la funzione predetta e sul certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione del compito assolto. Acquisirà l’eventuale certificato medico rilasciato da idonea autorità sanitaria, che abbia accertato la necessità per l’elettore di venire accompagnato, qualora la tessera di detto elettore sia sprovvista dell’apposito timbro di diritto di voto assistito permanente.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale e dovranno avere data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Detti certificati devono attestare che "l’infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, è possibile, per gli elettori fisicamente impediti, presentare una richiesta al Comune tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito. Tale richiesta deve essere corredata da apposito certificato sanitario di cui sopra.

Si allega alla presente pagina il modulo di richiesta di annotazione voto assistito permanente.

manifesto voto assistito

domanda voto assistito