autenticazione firme

Ultima modifica 23 marzo 2024

L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. Il testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000 ha eliminato l'autenticazione delle firme nelle istanze e nelle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori o esercenti pubblici servizi. E' sufficiente sottoscrivere ed allegare la fotocopia di un documento di identità valido. L'autentica di firma è richiesta solo se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati, o nel caso di delega alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Requisiti:
Essere maggiorenne. Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.

Come fare la richiesta:
Se l'atto deve essere presentato a privati oppure se serve per riscuotere da terzi benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, da un cancelliere o da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco. 

Costi/Tariffe:
L'autenticazione di firme è soggetta, ove previsto dalla legge, dall'imposta di bollo. In carta da bollo è prevista una marca da bollo ogni 4 facciate autenticate.