Divorzio in Comune
Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e della L.898/1970 in caso di divorzio, è possibile che i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, possono sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
L’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all’entrata in vigore della L.55/2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi in caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’art.12 della legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall’11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
COMPETENTE A RICEVERE L’ACCORDO È IL COMUNE DI:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero ( o da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei due coniugi
CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO:
I coniugi possono concludere l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile solo quando:
- non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
- l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) in caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) in caso di separazione giudiziale.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
NON POTRA’ costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
- la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.
FASI DELL’ACCORDO
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio, devono presentarsi, previo appuntamento muniti di:
- documento di identità in corso di validità;
- entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ( vedi allegati);
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio;
Ll’Ufficiale dello Stato Civile deciderà, poi, con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla data della firma dell’accordo);
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare l’accordo sottoscritto ed in quella sede dovranno consegnare ricevuta di versamento di € 16,00 effettuato sul c.c.p. 121541 intestato a Comune di Casola in Lunigiana (causale: DIRITTO FISSO - Art.12 c.6 L.162/2014);
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO
- telefono: 058590013 (interno 1)
- presso Ufficio Stato Civile: apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- email: anagrafe.casola@lunigiana.ms.it
Normativa di riferimento
- Legge 1/12/1970 n.898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”
- Decreto legge 12/9/2014 n. 132 convertito con modificazioni con legge 10/11/2014 n.162 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” .
- Legge 6/5/2015 n. 55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.
Responsabile del procedimento: Daniela Cecchi
Informazioni: Ufficio Stato Civile/Anagrafe
- Tel .058590013
- Fax 058590150
- e-mail: anagrafe.casola@lunigiana.ms.it
- Pec: comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it
ALLEGATI:
dichiarazione sost.certificazione separazione
dichiarazione sost.certificazione divorzio
dichiarazione sost.certificazione modifica convenzioni