Divorzio in Comune

Ultima modifica 24 agosto 2021

Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e della L.898/1970 in caso di divorzio, è possibile che i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, possono sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

L’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

In seguito all’entrata in vigore della L.55/2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi in caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’art.12 della legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall’11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

COMPETENTE A RICEVERE L’ACCORDO È IL COMUNE DI:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero ( o da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • residenza di uno dei due coniugi

CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO:

 I coniugi possono concludere l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile solo quando:

  • non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
  • l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno.

In seguito all’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) in caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) in caso di separazione giudiziale.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

NON POTRA’ costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:

  • la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
  • la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.

FASI DELL’ACCORDO

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio,  devono presentarsi, previo appuntamento muniti di:

  • documento di identità in corso di validità;
  • entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ( vedi allegati);

Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio;

Ll’Ufficiale dello Stato Civile deciderà, poi, con i coniugi una data per un nuovo appuntamento  (da fissare oltre i 30 giorni dalla data della firma dell’accordo);

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale dello  Stato Civile per confermare l’accordo sottoscritto ed in quella sede dovranno consegnare ricevuta di versamento di € 16,00 effettuato sul c.c.p. 121541 intestato a Comune di Casola in Lunigiana (causale: DIRITTO FISSO - Art.12 c.6 L.162/2014);

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO

  • telefono: 058590013 (interno 1)
  • presso Ufficio Stato Civile: apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
  • email: anagrafe.casola@lunigiana.ms.it

Normativa di riferimento

  • Legge 1/12/1970 n.898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”
  • Decreto legge 12/9/2014 n. 132 convertito con modificazioni con legge 10/11/2014 n.162 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” .
  • Legge 6/5/2015 n. 55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.

Responsabile del procedimentoDaniela Cecchi

Informazioni:  Ufficio Stato Civile/Anagrafe

ALLEGATI:

dichiarazione sost.certificazione separazione

dichiarazione sost.certificazione divorzio

dichiarazione sost.certificazione modifica convenzioni

dichiarazione MODIFICA COND.
24-08-2021
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dichiarazione SEPARAZIONE
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DIVORZIO IN COMUNE
24-08-2021
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dichiarazione DIVORZIO
24-08-2021
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dichiarazione DIVORZIO
24-08-2021
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